EN - Guidelines to: Photoreproduction requests | Permission to publish requests
Fotoriproduzioni per gli utenti
Dal 29 agosto 2017 (L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’art. 108 del Codice Beni culturali) sono modificate le procedure di fotoriproduzione (cfr. circ.n. 33/2017 e n. 39/2017 della Direzione generale degli Archivi):
1) FOTORIPRODUZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI UTENTI
È libera la fotoriproduzione diretta da parte degli utenti dei pezzi in consultazione in sala studio senza flash né cavalletti, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale
Si avverte che i documenti già digitalizzati sono esclusi da questa modalità di fotoriproduzione, e sono per lo più accessibili in PAD (http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/) o nella fototeca visitabile dai pc della Sala studio. Per richiedere una copia delle immagini già digitalizzate occorre inviare una richiesta all'indirizzo as-fi[at]beniculturali.it. Le immagini saranno inviate previo pagamento di un rimborso spese all'istituto in base al Tariffario ministeriale. I pagamenti potranno essere effettuati tramite il sistema Pago PA. Si specifica che le voci di spesa inserite nei tariffari non includono i costi del PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) che aderisce al servizio di PagoPA.
La riproduzione di un fondo o serie archivistica integrale deve essere autorizzata. L’utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all’Istituto.
2) FOTORIPRODUZIONE PROFESSIONALE TRAMITE FOTOGRAFO CONCESSIONARIO
Per conto degli utenti che ne facciano richiesta è in funzione un servizio di fotoriproduzione svolto da una ditta concessionaria esterna (Ditta Donato Pineider, tel. 3392846863 - 055 697214, [email protected]) che esegue il lavoro (non in esclusiva).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - È possibile chiedere che siano effettuate riproduzioni di documentazione, dagli utenti di sala di studio o dall’esterno e senza recarsi in Istituto, tramite fotografo concessionario secondo la seguente modalità:
- le richieste di riproduzione di documentazione archivistica devono essere trasmesse sull’apposito modulo di richiesta di riproduzioni - File PDF (english form) composto da due facciate, che può essere compilato on line e inviato alla Direzione dell’Archivio di Stato di Firenze per posta elettronica (as-fi[at]beniculturali.it);
- prima di compilare il modulo di richiesta di riproduzioni è indispensabile conoscere la segnatura archivistica completa del documento (fondo, eventuale serie, numero unità, carta, r/v); chi non può venire a consultare i documenti di cui desidera la riproduzione, può scrivere all’Archivio di Stato di Firenze e chiedere che venga avviata una ricerca per verificare se il documento è qui conservato e per reperire la sua segnatura archivistica. Questa segnatura deve poi essere trascritta dal richiedente sul modulo di richiesta di riproduzioni;
- le richieste di riproduzioni compilate sui moduli ed approvate, vengono trasmesse dal Servizio di riproduzioni dell’Archivio di Stato di Firenze alla Ditta Donato Pineider, cui è affidata in concessione l’esecuzione materiale non in esclusiva delle riproduzioni;
- dopo aver consegnato o inviato all’Archivio il modulo di richiesta di riproduzioni compilato, l’utente riceverà per posta elettronica dalla Ditta Donato Pineider il preventivo del lavoro richiesto;
- per conoscere il costo delle riproduzioni si può consultare il tariffario (File PDF).
- i preventivi inviati non sono vincolanti, e si intendono accettati se sono pagati in anticipo; il pagamento anticipato, infatti, trasforma la richiesta di preventivo in ordine di riproduzione;
- una volta che il preventivo è stato pagato, la Ditta Pineider provvede alla riproduzione dei documenti; le immagini saranno poi inviate ai richiedenti, in allegato ad un messaggio di posta elettronica, o sarà loro comunicato il link cui connettersi per poterle scaricare;
- qualora la riproduzione del pezzo sia integrale, l’utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all’Istituto;
- per moduli che presentino elementi incompleti, c'è un limite temporale di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell’ultima integrazione dei dati indispensabili ad individuare i documenti richiesti, cui si aggiungono, dopo che l’utente abbia pagato il preventivo, i tempi necessari per il prelevamento e per l’esecuzione materiale delle foto.
AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE IMMAGINI DI DOCUMENTI
Ai sensi della citata legge è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte. In questa categoria rientrano la pubblicazione di immagini in libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a € 77,47 e in periodici scientifici, l’ esposizione in mostre ad accesso libero, pubblicazioni on line purché senza inserzioni pubblicitarie e ad accesso gratuito.
Per queste pubblicazioni occorre dare comunicazione alla Direzione dell’Archivio di Stato senza marca da bollo seguendo le indicazioni sul modulo. La pubblicazione deve riportare la segnatura archivistica esatta del documento riprodotto. L’editore deve consegnare una copia della pubblicazione (sia essa in formato cartaceo che digitale) all’Archivio di Stato.
Per pubblicazioni che abbiano una prevalente finalitàcommerciale (tiratura superiore alle 2.000 copie e prezzo superiore a € 77,47) e periodici non scientifici la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso, è soggetta ad autorizzazione: occorre fare richiesta alla Direzione dell'Archivio, utilizzando l'apposito modulo - File PDF (english form - forme en français), corredato da marca da bollo da euro 16,00.
La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione "su concessione del Ministero della Cultura" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
La pubblicazione deve riportare la segnatura archivistica esatta del documento riprodotto. L’editore deve consegnare una copia della pubblicazione (sia essa in formato cartaceo che digitale) all’Archivio di Stato.
DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
L'ammontare dei diritti per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua è di € 51,65 per foto a colori e di € 11,00 per foto in bianco e nero (per diritti mondiali l’importo è triplicato).
Per le conoscere la tariffa corretta per la propria casistica, è possibile scrivere all'indirizzo as-fi[at]beniculturali.it.
I pagamenti potranno essere effettuati tramite il sistema Pago PA.